Decreto FER X Transitorio: cos’è
Il Decreto FER X Transitorio (D.M. del 30 dicembre 2024, n. 457 del MASE), così chiamato per non confonderlo con il decreto FER X vero e proprio di cui ricalca però le principali innovazioni, è stato siglato il 30 gennaio 2025 ed è entrato in vigore lo scorso 28 febbraio.
Questo Decreto rappresenta un ulteriore passo significativo nel percorso sostenibile intrapreso dall’Italia verso la transizione energetica e si propone come attuazione delle disposizioni previste agli articoli 6 e 7 del decreto n. 199 del 2021 per sostenere la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.
Lo scopo, dunque, è il compimento di meccanismi che promuovano l’efficacia, l’efficienza energetica e la sostenibilità per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030.
L’atto punta a sostenere 17,65 GW di nuova capacità rinnovabile in Italia: 14,65 GW saranno destinati agli impianti superiori a 1 MW mentre i rimanenti 3 GW agli impianti inferiori o pari a 1 MW. Il bilancio totale stimato della misura è di 9,7 miliardi di euro.
Applicabilità del decreto
Il Decreto Fer X cesserà di essere applicato il 31 dicembre 2025; tuttavia, per gli impianti pari o inferiori a 1 MW, se prima di tale data sarà raggiunto il totale di 3 GW stanziati, il decreto cesserà la sua applicazione a decorrere dai 60 giorni dal raggiungimento di suddetto limite.
Cosa prevede
Più nel dettaglio, il decreto prevede:
- Incentivi per impianti di diverse tecnologie: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e di trattamento gas residuati da processi di depurazione.
- Meccanismo di supporto: differenziato per impianti inferiori e superiori a 1 MW.
- Promozione della sostenibilità e dell’efficienza energetica, incentivando l’integrazione con sistemi di accumulo e autoconsumo.
- Semplificazione burocratica, con procedure più snelle per impianti di piccola taglia.
Come accedere agli incentivi previsti dal Decreto FerX
L’accesso agli incentivi previsti dal Decreto FER X è disciplinato da una serie di requisiti e modalità operative differenziate in base alla tipologia e potenza dell’impianto.
Requisiti generali
- Possesso di titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto.
- Preventivo di connessione alla rete elettrica accettato e validato.
- Conformità agli standard di sicurezza e qualità previsti dalla normativa vigente.
- Obbligo di comunicazione di avvio lavori e registrazione dell’impianto presso il sistema GAUDI di Terna.
- Solidità finanziaria del soggetto richiedente, dimostrata attraverso garanzie bancarie o capitalizzazione adeguata.
- Rispetto del principio di sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale.
Modalità di accesso agli incentivi del FERX
Impianti fino a 1 MWp
- Accesso diretto all’incentivo senza partecipare a procedure competitive.
- Prezzi di aggiudicazione definiti da ARERA e aggiornati periodicamente.
- Obbligo di avvio lavori dopo l’entrata in vigore del decreto per poter accedere al supporto.
- Semplificazione delle procedure burocratiche per velocizzare l’iter di ottenimento dell’incentivo.
- Possibilità di installazione su superfici già edificate per ridurre il consumo di suolo.
- Maggiore incentivazione per impianti combinati con sistemi di accumulo.
Impianti oltre 1 MWp
- Accesso al meccanismo di supporto tramite aste competitive al ribasso.
- Obbligo di titolo abilitativo e preventivo di connessione alla rete accettato.
- Richiesta di una garanzia finanziaria per dimostrare la solidità del progetto.
- Obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.
- Criteri di selezione nelle aste:
- Progetti con minore richiesta di incentivo hanno priorità.
- Priorità agli impianti situati in aree idonee ai sensi del decreto.
- Maggiore punteggio per impianti con sistemi di accumulo per garantire stabilità alla rete.
- Incentivi aggiuntivi per impianti che contribuiscono alla rimozione di amianto.
- Preferenza per impianti con capacità di modulazione della produzione in base alla domanda.
- Graduatorie e assegnazione:
- Gli impianti vengono classificati in base al ribasso offerto rispetto al prezzo di esercizio stabilito.
- I vincitori devono presentare cauzioni definitive per garantire la realizzazione del progetto nei tempi stabiliti.
- Penalità per mancata realizzazione o ritardi superiori ai limiti previsti dal decreto.
Erogazione dell’agevolazione
L’incentivo viene erogato tramite diverse modalità a seconda della potenza e della tipologia dell’impianto:
- Tariffa omnicomprensiva per impianti fino a 200 kW, con pagamento diretto da parte del GSE sulla produzione netta immessa in rete.
- Contratto per differenze per impianti superiori a 200 kW, in cui il produttore vende l’energia sul mercato e riceve la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo di riferimento del Mercato del Giorno Prima.
- Meccanismo di indicizzazione: i pagamenti sono adeguati all’inflazione e aggiornati in base all’Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo.
- Penalità per ritardi: riduzione progressiva del prezzo di aggiudicazione per impianti che non rispettano i tempi di entrata in esercizio.
- Differenziazione per tecnologia:
- Fotovoltaico: è prevista una maggiore incentivazione per installazioni su coperture con rimozione di amianto.
- Eolico: il decreto prevede incentivi aggiuntivi per impianti con sistemi di accumulo.
- Idroelettrico: accesso limitato solo a impianti che rispettano criteri ambientali stringenti.
- Biogas: incentivi legati alla riduzione delle emissioni di CO₂ e alla valorizzazione dei sottoprodotti.
- Impianti con sistemi ibridi: tariffe specifiche per l’integrazione di più tecnologie rinnovabili.
Interventi ammessi
Gli incentivi coprono:
- Nuovi impianti.
- Riattivazioni di impianti dismessi.
- Potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti.
- Impianti fotovoltaici su edifici con coperture in eternit con obbligo di rimozione dell’amianto.
- Sistemi di accumulo associati agli impianti per migliorare l’efficienza energetica.
Cumulabilità
- Compatibilità con altri incentivi pubblici.
- Possibilità di combinazione con il PNRR.
- Esclusione per impianti che potrebbero essere realizzati senza incentivi pubblici.
Correttivi
Nel decreto, inoltre, sono stati confermati nell’Allegato 1 anche i correttivi del prezzo di aggiudicazione per gli impianti fotovoltaici:
- in sostituzione di eternit o amianto: +27€/MWh
- realizzati su specchi d’acqua: + 5 €/MWh
- realizzati nelle regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo): + 4 €/MWh
- realizzati nelle Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto): + 10 €/MWh
Questo assicura che il totale degli incentivi non superi il livello di equa remunerazione definito dal decreto.
Scadenze
- Presentazione delle domande: entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
- Entrata in esercizio: entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
- Possibilità di rinuncia con penali scalabili a seconda del momento della rinuncia.
Risorse utili
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: www.mite.gov.it
- GSE – Gestore dei Servizi Energetici: www.gse.it
- ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: www.arera.it
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