Ferx Transitorio

Guida Completa al Decreto FER X Transitorio aggiornata al 2025

Sommario

Decreto FER X Transitorio: cos’è

Il Decreto FER X Transitorio (D.M. del 30 dicembre 2024, n. 457 del MASE), così chiamato per non confonderlo con il decreto FER X vero e proprio di cui ricalca però le principali innovazioni, è stato siglato il 30 gennaio 2025 ed è entrato in vigore lo scorso 28 febbraio.

Questo Decreto rappresenta un ulteriore passo significativo nel percorso sostenibile intrapreso dall’Italia verso la transizione energetica e si propone come attuazione delle disposizioni previste agli articoli 6 e 7 del decreto n. 199 del 2021 per sostenere la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

Lo scopo, dunque, è il compimento di meccanismi che promuovano l’efficacia, l’efficienza energetica e la sostenibilità per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030.

L’atto punta a sostenere 17,65 GW di nuova capacità rinnovabile in Italia: 14,65 GW saranno destinati agli impianti superiori a 1 MW mentre i rimanenti 3 GW agli impianti inferiori o pari a 1 MW. Il bilancio totale stimato della misura è di 9,7 miliardi di euro.

Applicabilità del decreto

Il Decreto Fer X cesserà di essere applicato il 31 dicembre 2025; tuttavia, per gli impianti pari o inferiori a 1 MW, se prima di tale data sarà raggiunto il totale di 3 GW stanziati, il decreto cesserà la sua applicazione a decorrere dai 60 giorni dal raggiungimento di suddetto limite.

Cosa prevede

Più nel dettaglio, il decreto prevede:

  • Incentivi per impianti di diverse tecnologie: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e di trattamento gas residuati da processi di depurazione.
  • Meccanismo di supporto: differenziato per impianti inferiori e superiori a 1 MW.
  • Promozione della sostenibilità e dell’efficienza energetica, incentivando l’integrazione con sistemi di accumulo e autoconsumo.
  • Semplificazione burocratica, con procedure più snelle per impianti di piccola taglia.

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Come accedere agli incentivi previsti dal Decreto FerX

L’accesso agli incentivi previsti dal Decreto FER X è disciplinato da una serie di requisiti e modalità operative differenziate in base alla tipologia e potenza dell’impianto.

Requisiti generali

  • Possesso di titolo abilitativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto.
  • Preventivo di connessione alla rete elettrica accettato e validato.
  • Conformità agli standard di sicurezza e qualità previsti dalla normativa vigente.
  • Obbligo di comunicazione di avvio lavori e registrazione dell’impianto presso il sistema GAUDI di Terna.
  • Solidità finanziaria del soggetto richiedente, dimostrata attraverso garanzie bancarie o capitalizzazione adeguata.
  • Rispetto del principio di sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale.

Modalità di accesso agli incentivi del FERX

Impianti fino a 1 MWp

  • Accesso diretto all’incentivo senza partecipare a procedure competitive.
  • Prezzi di aggiudicazione definiti da ARERA e aggiornati periodicamente.
  • Obbligo di avvio lavori dopo l’entrata in vigore del decreto per poter accedere al supporto.
  • Semplificazione delle procedure burocratiche per velocizzare l’iter di ottenimento dell’incentivo.
  • Possibilità di installazione su superfici già edificate per ridurre il consumo di suolo.
  • Maggiore incentivazione per impianti combinati con sistemi di accumulo.

Impianti oltre 1 MWp

  • Accesso al meccanismo di supporto tramite aste competitive al ribasso.
  • Obbligo di titolo abilitativo e preventivo di connessione alla rete accettato.
  • Richiesta di una garanzia finanziaria per dimostrare la solidità del progetto.
  • Obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.
  • Criteri di selezione nelle aste:
    • Progetti con minore richiesta di incentivo hanno priorità.
    • Priorità agli impianti situati in aree idonee ai sensi del decreto.
    • Maggiore punteggio per impianti con sistemi di accumulo per garantire stabilità alla rete.
    • Incentivi aggiuntivi per impianti che contribuiscono alla rimozione di amianto.
    • Preferenza per impianti con capacità di modulazione della produzione in base alla domanda.
  • Graduatorie e assegnazione:
    • Gli impianti vengono classificati in base al ribasso offerto rispetto al prezzo di esercizio stabilito.
    • I vincitori devono presentare cauzioni definitive per garantire la realizzazione del progetto nei tempi stabiliti.
    • Penalità per mancata realizzazione o ritardi superiori ai limiti previsti dal decreto.

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Erogazione dell’agevolazione

L’incentivo viene erogato tramite diverse modalità a seconda della potenza e della tipologia dell’impianto:

  • Tariffa omnicomprensiva per impianti fino a 200 kW, con pagamento diretto da parte del GSE sulla produzione netta immessa in rete.
  • Contratto per differenze per impianti superiori a 200 kW, in cui il produttore vende l’energia sul mercato e riceve la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo di riferimento del Mercato del Giorno Prima.
  • Meccanismo di indicizzazione: i pagamenti sono adeguati all’inflazione e aggiornati in base all’Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo.
  • Penalità per ritardi: riduzione progressiva del prezzo di aggiudicazione per impianti che non rispettano i tempi di entrata in esercizio.
  • Differenziazione per tecnologia:
    • Fotovoltaico: è prevista una maggiore incentivazione per installazioni su coperture con rimozione di amianto.
    • Eolico: il decreto prevede incentivi aggiuntivi per impianti con sistemi di accumulo.
    • Idroelettrico: accesso limitato solo a impianti che rispettano criteri ambientali stringenti.
    • Biogas: incentivi legati alla riduzione delle emissioni di CO₂ e alla valorizzazione dei sottoprodotti.
    • Impianti con sistemi ibridi: tariffe specifiche per l’integrazione di più tecnologie rinnovabili.

Interventi ammessi

Gli incentivi coprono:

  • Nuovi impianti.
  • Riattivazioni di impianti dismessi.
  • Potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti.
  • Impianti fotovoltaici su edifici con coperture in eternit con obbligo di rimozione dell’amianto.
  • Sistemi di accumulo associati agli impianti per migliorare l’efficienza energetica.

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Cumulabilità

  • Compatibilità con altri incentivi pubblici.
  • Possibilità di combinazione con il PNRR.
  • Esclusione per impianti che potrebbero essere realizzati senza incentivi pubblici.

Correttivi

Nel decreto, inoltre, sono stati confermati nell’Allegato 1 anche i correttivi del prezzo di aggiudicazione per gli impianti fotovoltaici:

  • in sostituzione di eternit o amianto: +27€/MWh
  • realizzati su specchi d’acqua: + 5 €/MWh
  • realizzati nelle regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo): + 4 €/MWh
  • realizzati nelle Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto): + 10 €/MWh

Questo assicura che il totale degli incentivi non superi il livello di equa remunerazione definito dal decreto.

Scadenze

  • Presentazione delle domande: entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
  • Entrata in esercizio: entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
  • Possibilità di rinuncia con penali scalabili a seconda del momento della rinuncia.

Risorse utili

  • Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: www.mite.gov.it
  • GSE – Gestore dei Servizi Energetici: www.gse.it
  • ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: www.arera.it

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